Le tende da sole e le schermature solari, sono un complemento d’arredo che migliorano l’immobile. Modificano anche l’efficienza energetica, ed in certi casi producono un ulteriore volume abitativo.

Ci sono norme che regolano l’istallazione e l’utilizzo, pena sanzioni amministrative e l’abbattimento dell’istallazione.

E’ necessario chiedere autorizzazioni edilizie? Ci sono agevolazioni fiscali o finanziamenti a fondo perduto?

Questo articolo vuole rispondere a queste domande e fare luce sulle modalità di installazione, molto spesso ci chiedono in merito.

Non sapendo di eventuali sanzioni da parte delle autorità comunali, molti vengono da noi, per una messa in sicurezza e/o un ripristino di una precedente installazione.

Ogni struttura installata, spesso richiede specifiche autorizzazioni del Comune e/o del condominio in cui si risiede. E’ quindi necessario individuare la categoria di riferimento, nel Regolamento Edilizio del proprio Comune.

E’ necessario stabilire il titolo abilitativo adeguato per non incorrere in un abuso, seppur inconsapevole. Un consulente tecnico abilitato è in grado di risolvere queste problematiche di natura tecnico/burocratico.

Per prima cosa è necessario capire se l’intervento sia considerato edilizia libera, quindi esente da qualsiasi tipo di autorizzazione. In questo caso è richiesta la sola comunicazione di un tecnico abilitato (CILA) oppure sarà necessaria la Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA).

Ad esempio schermature solari come tapparelle, scuri e persiane non necessitano di autorizzazioni perché sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, esenti da richiesta di permessi.

Tende da sole: quali autorizzazioni richiedere?

Una tenda da sole è composta da una struttura metallica, ancorata alla parete e/o al soffitto, che sorregge un telo di copertura, per la protezione da sole e pioggia.

Le tende parasole generalmente sono considerate manutenzione straordinaria, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate, hanno funzione accessoria ed occupano lo spazio esterno per un periodo limitato nel tempo (generalmente nella sola stagione estiva) senza determinare alcuna variazione plano-volumetrica.

Poiché il Decreto SCIA 2 prescrive che per gli interventi di manutenzione straordinaria leggeri (es. installazione di tende da sole) ci sia la presentazione della SCIA.

Tuttavia bisogna valutare volta per volta l’autorizzazione da richiedere a seconda della tipologia di tenda; ad esempio per le pergotende può essere necessaria la SCIA o il permesso di costruire.

Molti condomini hanno disposto un regolamento interno, ove si stabilisce che per decoro architettonico della facciata si scelgano tende dello stesso colore o modello.

Dal 6 aprile 2017 chi installa una tenda parasole in aree soggette a tutela paesaggistica (regolate dall’articolo 146 del Codice dei beni culturali) non dovrà più chiedere l’autorizzazione paesaggistica; il DPR 31/2017 ha inserito “l’installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati” e “installazione di elementi amovibili, come tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive” tra gli interventi liberi che non necessitano di autorizzazione.

Schermature solari: quali sono le agevolazioni previste?

Le schermature solari e tende, permettendo una modulazione variabile e controllata sia dei parametri energetici che luminosi, avendo diritto all’ecobonus del 50% fino al 31 dicembre 2018 (così come previsto dalla Legge di Bilancio 2018).

Le schermature solari, ponendosi come un ostacolo alla radiazione luminosa, contribuiscono al risparmio energetico sul condizionamento artificiale estivo, evitando il sovraccarico termico delle superfici vetrate. Le norme EN 13561, EN 13659 e EN 13120 elencano: tende da sole, capottine mobili, tende a veranda, tende a rullo, pergole con schermo per veranda, skylight esterni, wintergarten esterni, zanzariere, veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, plissettate, tende tecniche da interno (che siano installate in relazione con la superficie vetrata e che la ombreggino, quindi sono escluse le tende decorative) e chiusure tecniche oscuranti in genere.

Per avere diritto all’agevolazione fiscale è necessario che le schermature solari:
  • siano a protezione di una superficie vetrata;
  • siano applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • possano essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate, purché mobili e ‘tecniche’.
Non sono detraibili le schermature aggettanti quando poste con orientamento Nord e le soluzioni fisse o semi-fisse che non garantirebbero la modulazione variabile dei raggi solari a seconda delle diverse stagioni dell’anno.